Studi e Ricerche
08/08/2014 Riceviamo e pubblichiamo la nota del collega Francesco Managò di Palmi, il quale è riuscito ad ottenere riscontro ad un quesito posto tempo addietro all'A.N.A.C. e che trova risposta nell'orientamento n. 57 del 2014 nella pagina "Orientamenti - Anticorruzione" del sito istituzionale www.anticorruzione.it.
Dopo una battaglia portata avanti dal novembre 2013, si è oggi ottenuto un risultato importantissimo per l'intera categoria dei Comandanti di Polizia Locale. Lo scrivente, al quale era stata attribuita anche la responsabilità del S.U.A.P. e delle Società Partecipate, aveva rappresentato all'Amminitrazione Comunale che l'incarico priincipale di Comandante della P.L. era assolutamente incompatibile con altri incarichi all'interno dell'ente, in quanto si configurava un conflitto di interessi funzionale dando origine ad una figura ibrida di controllore - controllato. Non ottenendo risposte dall'A.C. ma neanche dall'O.I.V., come accade in molti Comuni italiani nei quali i Comandanti si ritrovano anche a dirigere il Settore Ambiente o il S.U.A.P. o altri Settori, lo scrivente interessava l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con la quale avviava uno scambio epistolare e un confronto giuridico. All'A.N.A.C. lo scrivente rappresentava che la figura professionale del personale della Polizia Locale esclude l’intercambiabilità, ne’ lo stesso può essere adibito ad altri compiti se non a quelli espressamente indicati nella legge n.65/86, senza contare che l’accavallamento della duplice funzione di vigilanza e di svolgimento di pratiche amministrative nell’interesse e per conto di privati realizza l’attività anomala del controllore controllato, che giurisprudenza consolidata evidenzia come illegittima. L’attività di polizia amministrativa in genere e quella particolare assegnata alla Polizia Locale è preposta alla tutela di determinati interessi o beni sociali ed esercita un compito di garanzia strumentale prendendo il nome dalla materia di cui si occupa (polizia edilizia, polizia commerciale …..) e non gestisce, come in qualsiasi moderno stato di diritto, potere in senso proprio (rilascio di concessioni, autorizzazioni ecc.). La normativa di riferimento legge n. 65/86, lex specialis, è stata fatta salva dalle norme di modifica del comparto del personale degli EE.LL., art. 73 del D.Lgs n. 29/93 e successivamente art. 70 D.Lgs n. 165/01. La citata normativa speciale, all’art. 9, riconosce al Comandante del Corpo quella specificità e quella autonomia che sono gli elementi di peculiarità e di atipicità che lo contraddistinguono dagli altri responsabili delle massime strutture dell’Ente, perchè la Polizia Locale non è materia di esclusiva pertinenza dell’autonomia comunale, ma è chiamata a svolgere un ruolo polifunzionale che si esplica nell’esercizio di una pubblica funzione e non di un pubblico servizio (TAR Lazio Sez. II bis, Sent. 3.7 – 30.9.1997 n. 1512) rivolto alla comunità locale ed a quella nazionale, rispondendo a diverse autorità. Lo scrivente ribadiva che la pubblica funzione, infungibile, che è chiamato a svolgere dalla lex specialis 65/1986, è quella di Comandante della Polizia locale, che si ritiene non sia cumulabile con altre cariche all’interno dell’ente, proprio per la sua peculiarità e, soprattutto, alla luce delle recenti normative che vietano categoricamente situazioni anche potenziali di conflitto d'interessi nello svolgimento delle proprie attribuzioni. In ragione delle problematiche espresse sulla cumulabilità degli incarichi di Responsabile S.U.A.P. e Società Partecipate con quello di Comandante della Polizia Locale, si chiedeva pertanto all'A.N.A.C. di voler esprimere un autorevole parere. Oggi quel parere è arrivato allo scrivente (indirizzato al Comandante della Polizia Locale di Palmi) dalla Segretaria dell'A.N.A.C. e rinvia alla sezione Ordientamenti in materia di anticorruzione del sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al link: http://www.anticorruzione.it/?p=13544 L'Autorità stabilisce che "Colui che riveste il ruolo di Comandante della Polizia locale non può svolgere funzioni di responsabilità nell’esercizio di servizi di un Comune per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessori oggetto di attività di controllo in virtù della sua principale qualifica, sussistendo un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale". Questa risposta è una tappa storica per la categoria ed un passo avanti verso il riconoscimento della peculiarità ed infungibilità della figura dei Comandanti che devono fare soltanto i Comandanti!!!! "funzioni svolte dal Comandante della Polizia locale – provvedimenti concessori e autorizzatori – svolgimento di funzioni di responsabilità – impossibilità – conflitto di interessi – sussistenza". Colui che riveste il ruolo di Comandante della Polizia locale non può svolgere funzioni di responsabilità nell’esercizio di servizi di un Comune per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessori oggetto di attività di controllo in virtù della sua principale qualifica, sussistendo un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale. A.N.A.C. Risoluzione 57/2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
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